I PERMESSI RETRIBUITI
Certamente il principale beneficio concesso dalla L. 104 è rappresentato dai permessi retribuiti dal lavoro.
I permessi retribuiti possono essere utilizzati o dalla persona affetta da disabilità grave oppure da chi le fornisce assistenza e sono concessi solo se il soggetto che richiede o per il quale si richiede il permesso non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura specializzata.
I permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:
a) disabili con contratto individuale di lavoro dipendente (anche part-time).
Sono invece esclusi i lavoratori autonomi e parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti ai lavori domestici e familiari;
b) genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
c) coniuge lavoratore dipendente;
d) parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;
e) parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o il coniuge abbiano già compiuto i 65 anni ovvero in caso di mancanza, o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.
I permessi retribuiti consistono per il lavoratore disabile in tre giorni di riposo al mese, da poter godere anche in modo frazionato in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore.
Per i genitori e i familiari lavoratori, che devono assistere il disabile si deve distinguere in base all’età dell’assistito:
a) genitori con figlio disabile di età inferiore ai tre anni:hanno diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni. La condizione è che però il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente; riposi orari di una o due ore per giorno a seconda dell’orario di lavoro. La fruizione dei benefici non è cumulativa, cioè si dovrà scegliere tra le due alternative.
b) genitori con figlio disabile di età compresa tra i tre e gli otto anni: hanno diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente. Non hanno diritto anche ai riposi orari.
c) genitori, coniuge e parenti di disabile maggiorenne: tre giorni al mese di permesso retribuito.