L’usucapione attraverso la procedura di mediazione
Sommario
- Cos’è l’usucapione
- Come si fa ad usucapire utilizzando la mediazione
- L’iter
- Costi e tempistiche
- Normativa
Cos’è l’usucapione
L’usucapione rappresenta un’ipotesi di acquisto di un diritto reale su beni mobili o immobili. Il diritto si acquista a seguito del possesso continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto del bene.
Per usucapire occorrono:
- 20 anni per i beni immobili;
- 10 anni per i beni mobili.
Esiste anche l’usucapione abbreviata per la quale occorre:
- oltre al possesso acquistato in buona fede, anche un titolo in virtù del quale si è acquisito il possesso;
- la trascrizione del titolo di acquisto del possesso;
- 10 anni per i beni immobili;
- 3 anni per i beni mobili registrati.
L’usucapione è disciplinata dagli artt. 1158 e seguenti del codice civile.
Come si fa ad usucapire utilizzando la mediazione
Fino al 2013 si poteva usucapire solo tramite un procedimento giudiziario che si concludeva con sentenza del Tribunale.
Il D.L. n. 69/2013 ha introdotto il comma n. 12-bis all’art. 2643 c.c. che consente di usucapire un bene ricorrendo allo strumento della mediazione, con notevoli vantaggi in termini di costi e tempi rispetto alla procedura ordinaria dinanzi al Tribunale.
Si tenga conto, oltre tutto, che la domanda giudiziaria avanzata per dichiarare l’usucapione, essendo controversia in materia di diritti reali, è comunque soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione (D. Lgs. n. 28/2010).
L’iter
E’ necessario, tramite l’assistenza di un legale, presentare domanda ad un organismo di mediazione competente territorialmente. In questa sede le parti, presentandosi personalmente, potranno discutere bonariamente e trovare un accordo.
Raggiunto l’accordo si redigerà il verbale che verrà sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore.
Questo verbale è un vero e proprio titolo esecutivo e pertanto non occorre l’omologa del Tribunale. L’avvenuta usucapione andrà trascritta presso la Conservatoria per il tramite di un notaio, che si occuperà anche della registrazione dell’accordo di mediazione.
Costi e tempistiche
Numerosi i vantaggi di riconoscimento dell’usucapione in mediazione.
Innanzitutto relativamente ai costi della procedura di mediazione rispetto a quella giudiziaria.
La mediazione prevede il pagamento dei costi di segreteria per avviare la procedura (€. 40,00+iva; €. 80,00+iva se il valore della procedura è superiore a €. 250.000,00).
Se si decide di entrare in mediazione bisognerà pagare l’indennità, che varia a seconda del valore della procedura indicato in sede di primo incontro.
Essendo una materia tra quelle soggette a mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell’eventuale procedimento dinanzi al Tribunale, è possibile avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, in caso di redditi sotto le soglie minime indicate per legge.
Inoltre, il verbale di mediazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di €. 50.000,00 (comunque superato questo limite l’imposta sarà dovuta solo per la parte eccedente).
Le indennità corrisposte all’organismo di mediazione danno diritto ad un credito d’imposta sino a €. 500,00.
Ulteriore vantaggio che depone a favore della mediazione è sicuramente rappresentato dai tempi.Infatti la normativa sulla mediazione prevede che l’organismo di mediazione, una volta ricevuta l’istanza, fissi la data del primo incontro entro 30 giorni; la procedura deve concludersi entro 3 mesi.
Normativa
Art. 2643 c.c.
DL. 69/2013 comma 12-bis art. 2643 c.c.
Art. 1158 c.c.
D. Lgs. n. 28/2010


