Analizziamo in questo articolo le diverse implicazioni di responsabilità che impattano sul medico a seconda del modo in cui egli esercita la propria attività.
Sommario
La responsabilità del medico libero professionista e come può tutelarsi
Il medico libero professionista instaura con i propri pazienti un rapporto contrattuale e quindi anche economico. Di conseguenza si assume la responsabilità diretta e illimitata nei loro confronti per i danni eventualmente causati.
Tra il medico che presta le cure e il paziente che le riceve nasce una obbligazione definita Contratto di Spedalità, ovvero di assistenza sanitaria. Un danno causato durante questa prestazione fa scattare a suo carico una responsabilità civile “contrattuale”.
Si tratta di una responsabilità molto gravosa. Al danneggiato, infatti, basta provare l’inadempimento e l’entità del danno, mentre il medico per discolparsi deve dimostrare l’esistenza di cause a lui non imputabili. Per le richieste di risarcimento danni il termine di prescrizione è di 10 anni.
Il medico come può tutelarsi?
La c.d. Legge Gelli stabilisce l’obbligo di stipulare la polizza di Responsabilità Civile Professionale per ogni “…esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività al di fuori di una Struttura o che presta la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale, o che si avvale della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il Paziente“.
La polizza deve prevedere una retroattività di 10 anni per recepire richieste di risarcimento per fatti avvenuti nel lontano passato, oltre che una garanzia postuma, a tutela del Medico stesso dopo il suo ritiro e del patrimonio dei suoi eredi negli anni anche successivi.
La responsabilità del medico che esercita in una struttura sanitaria
La situazione cambia se il paziente si affida ad una struttura sanitaria, poiché in questo caso è con essa che egli stringe un rapporto contrattuale.
In uno scenario del genere la responsabilità di un danno investe direttamente la Struttura, anche se la condotta colposa è stata posta in essere da un medico al suo interno.
L’Art. 7 della Legge Gelli richiama, infatti, l’Art. 1228 C.C. (Responsabilità per fatto degli ausiliari), che attribuisce direttamente in capo alla struttura sanitaria l’onere della responsabilità anche per i fatti commessi degli addetti di cui si avvale.
Per individuare i soggetti che esercitano nella struttura e che possono essere chiamati a responsabilità diretta non è importante il rapporto contrattuale che li lega ad essa, ma solo l’esistenza di un collegamento funzionale nell’organizzazione.
Per chiarezza, questo principio vale per tutti i medici che esercitano:
- in rapporto di Lavoro Dipendente;
- in regime di Libera Professione intramoenia (quindi collaborazioni con P. IVA);
- nell’ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica;
- in regime di convenzione SSN;
- attraverso la telemedicina.
Allo stesso modo, la responsabilità diretta continua a rimanere in capo alla struttura sanitaria anche se il medico viene scelto dal paziente poiché di sua fiducia.
Da quanto detto sembra che il medico “strutturato” può esercitare senza rischi, a differenza del medico libero professionista che lavora in proprio.
Sicuramente la L. Gelli sposta la responsabilità verso la struttura, rendendo l’esposizione del medico strutturato effettivamente più leggera, ma ci sono altri aspetti da considerare.
L’azione di rivalsa per colpa grave
La condizione di non responsabilità diretta del medico “strutturato” trova un limite nell’azione di rivalsa che la struttura può esercitare contro il Medico che ha provocato il danno, se prova che il suo comportamento è stato caratterizzato da DOLO o COLPA GRAVE.
In pratica la struttura sanitaria può chiedere al medico la restituzione di quanto essa ha dovuto corrispondere al paziente a titolo di risarcimento per il danno da lui causato.
Sul medico rimane quindi sempre una parte del rischio, se con il suo comportamento dannoso supera il sottile confine tra la colpa lieve e la colpa grave ovvero al manifestarsi di questi elementi:
- Negligenza (ingiustificata mancata adozione di azioni necessarie)
- Imprudenza (mancata considerazione dei rischi)
- Imperizia (mancanza della giusta preparazione).
L’azione di rivalsa segue un iter diverso a seconda che il medico agisca in struttura pubblica o privata.
A) Se ad agire nei confronti del medico è una struttura privata, la valutazione della Colpa Grave compete ad un Giudice presso un Tribunale Ordinario.
B) Se invece la vicenda avviene in una struttura pubblica, il risarcimento è pagato con soldi pubblici e il giudizio di rivalsa viene espresso dalla Corte dei Conti.
Quali sono, dunque, i rischi per il medico?
Dipende dal tipo di rapporto che si instaura tra il medico e la struttura nella quale esercita.
Se il medico è inquadrato come dipendente, la sua esposizione è limitata e l’importo della rivalsa non può superare (per ogni evento) il triplo della retribuzione annua lorda. Se invece il medico esercita all’interno della struttura come autonomo (titolare di P. IVA), la sua esposizione al rischio è sempre solo per colpa grave, ma è illimitata proprio come quella sopportata del medico libero professionista.
La responsabilità civile extra-contrattuale
E’ chiaro quindi che quando un paziente si rivolge ad una struttura sanitaria è con essa che instaura il rapporto principale, di natura contrattuale.
C’è da dire che all’interno della struttura tra il medico ed il paziente si instaura comunque una relazione e che, per differenza, questo rapporto è di tipo extra-contrattuale.
Ciò significa che resta ferma la possibilità per il paziente di denunciare direttamente il medico che lo ha curato.
Questa forma di responsabilità civile di tipo extra-contrattuale prevede l’onere della prova a carico del paziente ed una prescrizione breve di 5 anni.
Questa azione risulta poco percorribile per il paziente, che dovrebbe essere più propenso ad agire contro la struttura (investita invece da responsabilità civile di tipo contrattuale). Se il paziente volesse agire ugualmente contro il medico, questo risponderà comunque solo per colpa grave, ma sarà per lui necessario difendersi in Giudizio.
La responsabilità penale
Quanto detto fino ad ora riguarda la responsabilità del medico sotto il profilo civilistico ed è servito per capire a chi e in quale misura compete l’onere del risarcimento di un danno.
Ma la responsabilità del medico è anche penale, in caso di morte o lesioni del paziente.
Una condanna penale ha conseguenze molto gravose.
Oggi la condanna penale del medico non si basa più a priori sulla COLPA GRAVE nel suo operato, per la quale era certa la sua punibilità.
Oggi è necessario verificare l’imperizia del medico.
Se il Medico è responsabile di una condotta colposa per imperizia (errore tecnico), ma ha agito secondo Linee Guida adeguate al caso concreto, può non essere punibile.
Questa maggiore tranquillità operativa concessa al Medico non è una “immunità”, poiché è sempre il Giudice che si pronuncia sull’adeguatezza delle azioni adottate.
La posizione del medico resta comunque molto rischiosa perché le conseguenze di una condanna penale non si possono assicurare. Non si tratta di richieste di risarcimento da affrontare, ma di sanzioni e provvedimenti disciplinari anche molto severi, fino addirittura alla radiazione.
Domande frequenti
Come può tutelarsi il medico da responsabilità civile nell’ambito sanitario? La tutela cambia in base alle modalità in cui esercita la propria attività.
Se si tratta di medico libero professionista? Se è un libero professionista deve dimostrare l’esistenza di cause a lui non imputabili.
Se si tratta di medico dipendente? Se è un medico dipendente o esercita all’interno della struttura sanitaria come autonomo, deve dimostrare che non vi sia stata colpa grave, per evitare eventuali azioni di rivalsa dalla struttura presso cui operano.
In caso di responsabilità penale come si deve comportare il medico? Al fine di evitare una condanna il medico deve dimostrare di aver agito secondo linee guida idonee al caso concreto.
Normativa
Legge Gelli n. 24/2017
Art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale)
Art. 1228 c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari)
Art. 2043 c.c. (responsabilità extra-contrattuale)
Art. 590-sexies c.p. (responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)