Forma giuridica delle società: qual è la più conveniente?

Meglio una Srl, una Srls, una Società in nome collettivo, una Ditta Individuale? Vediamo quali sono le modalità predisposte dalla legge per poter esercitare l’attività di impresa.
forma giuridica delle società

Sommario

  1. Forma giuridica societaria
  2. Le due grandi categorie di società
  3. Regime fiscale delle società di persone
  4. Regime fiscale delle società di capitali
  5. Domande frequenti
  6. Normativa

Forma giuridica societaria

La legge disciplina le varie forme di società, al fine di garantire agli imprenditori la possibilità di scegliere la più idonea al proprio caso.

Se dovessimo, comunque, valutare le statistiche sulla costituzione di nuove società, potremmo osservare come, nel corso dell’ultimo decennio, la propensione delle nuove aziende è quella di scegliere quale forma di esercizio aziendale quella in forma di società di capitali e nello specifico di Società a responsabilità limitata (SRL).

La prima scelta fondamentale che gli imprenditori si trovano a dover effettuare è tra l’esercizio in forma individuale o in forma associata.

Molteplici possono essere le variabili che inducono a scegliere l’una piuttosto che l’altra forma (costo iniziale, volume d’affari etc.).

Forse la variabile più importante è il fatto di essere da soli nell’esercizio della nascente impresa ovvero essere insieme ad altre persone.

Ovvio che la seconda ipotesi non potrà che far convergere la scelta sulla forma societaria.

Tuttavia, è da segnalare come adesso vi sia la possibilità di costituire le società di capitali (SRL, Società a responsabilità limitata semplificata, Società per azioni) anche in forma unipersonale.

Il singolo persona fisica, quindi, valutando attentamente i costi, il volume d’affari, la tipologia di attività, può intraprendere il percorso imprenditoriale mediante la forma societaria di capitali.

Chi costituisce una società intende svolgere un’attività d’impresa, ossia un’attività economica con lo scopo di produrre o scambiare beni e servizi, unendo (salvo appunto i casi di società unipersonale) la propria attività, la propria organizzazione, il proprio know-how e i propri capitali a quelli di altre persone, per il raggiungimento di uno scopo comune.

Questo scopo comune nella maggior parte dei casi è il profitto.

Non a caso la maggior parte delle società hanno scopo di lucro. Da queste si differenziano le società con fini mutualistici (cooperative), ovvero le società a scopo consortile (pur non rinunciando al lucro, si prefiggono quale obiettivo principale di migliorare la redditività delle imprese aderenti al consorzio, coordinando la produzione e gli scambi o lo svolgimento in comune di determinate fasi dell’attività).

Le due grandi categorie di società

Le società con fine di lucro si distinguono in 2 grandi categorie.

LE SOCIETA’ DI PERSONE:

  • Società in nome collettivo (Snc);
  • Società in accomandita semplice (Sas);
  • Società semplice (Ss).

LE SOCIETA’ DI CAPITALI:

  • Società per azioni (Spa);
  • Società a responsabilità limitata (Srl);
  • Società in accomandita per azioni (Sapa).

Ad eccezione della società semplice, queste società sono definite anche società commerciali, esercitanti, quindi, attività diretta alla produzione e scambio di beni e servizi.

Le caratteristiche principali delle due categorie di società possono sintetizzarsi come segue:

  • CAPITALE SOCIALE. La legge prevede un capitale minimo inderogabile per le Srl, Spa e Sapa. Tuttavia, è possibile per le Srl una deroga alla disciplina mediante il capitale minimo di 1 solo euro (si parla in tal senso di Srl semplificate e Srl a capitale ridotto).
  • ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO. Nelle società di persone non sono previsti organi sociali. Di solito il socio illimitatamente responsabile può amministrare la società. Lo statuto delle società di persone, salvo diversamente stabilito, può essere modificato con il solo consenso di tutti i soci. Diversamente nelle società di capitali sono previsti organi di funzionamento diversi, che possono, comunque, variare a seconda della dimensione aziendale (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio dei sindaci). Le modifiche allo statuto avvengono su criteri capitari e, quindi, in base al peso delle partecipazioni di ciascun socio.
  • AUTONOMIA PATRIMONIALE. Quando si parla di autonomia patrimoniale, la si può distinguere in perfetta o imperfetta. La prima consiste nel fatto che i soci non sono responsabili delle obbligazioni sociali e i beni da loro conferiti diventano di proprietà della società e solo di questi sono responsabili. Tale autonomia è tipica delle società di capitali. Diversamente per le società di persone (con unica eccezione per i soci accomandanti delle Sas) dove vige un principio di autonomia patrimoniale imperfetta. In tal caso, infatti, il patrimonio sociale è relativamente insensibile alle vicende relative ai patrimoni dei soci e viceversa. I creditori personali dei soci non potranno soddisfarsi sul patrimonio della società e allo stesso modo, salvo talune eccezioni, i creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio dei singoli soci senza prima rivalersi sul patrimonio sociale (beneficio della preventiva escussione).
  • RESPONSABILITA’ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI. Nelle società di capitali risponde solo la società con il suo patrimonio, nelle società di persone, invece, risponde prima la società con il suo patrimonio e in via sussidiaria tutti i soci illimitatamente responsabili con il loro patrimonio personale.
  • EFFETTI DEL FALLIMENTO. Nelle società di capitali non sono coinvolti i singoli soci, mentre nelle società di persone vi è l’automatica estensione del fallimento della società in capo ai soci illimitatamente responsabili.

La scelta del modello societario dipenderà, quindi, dalla valutazione di una serie di fattori.

Tra questi i più importanti saranno:

  • LO SCOPO E ATTIVITA’. Non dimentichiamo che alcune attività sono riservate dalla legge a determinate forme.
  • RISCHIO. Vedasi quanto detto sull’autonomia patrimoniale, sulla responsabilità per le obbligazioni sociali e sugli effetti del fallimento.
  • ORGANIZZAZIONE.
  • VOLUME DELL’ATTIVITA’. Le società di capitali hanno costi di gestione più elevati. I benefici si pagano.
  • PROFILO CONTABILE. Le società di persone a bassi volumi di affari possono optare per una tenuta contabile semplificata che comporta una importante riduzione dei costi amministrativi.

Regime fiscale delle società di persone

La società di persone è un soggetto autonomo rispetto ai singoli soci, ciò consegue che dovrà, secondo le regole della contabilità semplificata o ordinaria, determinare autonomamente il proprio reddito e presentare le relative dichiarazioni.

Tranne il caso in cui la società di persone non abbia optato per il c.d. REGIME IRI, il reddito determinato e dichiarato dalla società viene direttamente imputato ai soci in proporzione alla quota ad essi spettante.

La tassazione avverrà, quindi, in capo ai soci. Il regime IRI, appena menzionato, invece, prevede l’esclusione del reddito d’impresa dalla formazione del reddito irpef in capo ai soci con conseguente assoggettamento a tassazione separata dello stesso in misura pari al 24% (art. 55 bis TUIR, introdotto dalla L. n. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”). Il valore della produzione generato ai fini IRAP è, invece, assoggettato esclusivamente in capo alla società. Le società di persone sono ovviamente soggetti passivi IVA e sono, altresì, tenute al versamento delle imposte sui beni immobili e mobili registrati posseduti.

Regime fiscale delle società di capitali

Per semplicità di esposizione esamineremo sommariamente la sola disciplina applicabile alla Srl, essendo questa la forma più diffusa.

Normalmente e comunemente il reddito imponibile, determinato secondo le regole della contabilità ordinaria, è soggetto ad IRES con aliquota proporzionale del 24%, salvo enti creditizi e finanziari (fino al 31.12.2016 l’aliquota era al 27,5%).

L’imposta è corrisposta esclusivamente dalla società e non, quindi, dai soci. Soggetto passivo Ires è la sola società, la quale sarà, altresì, tenuta alla predisposizione ed invio delle relative dichiarazioni dei redditi.

Alternativamente al regime ordinario di tassazione, la società può optare per altri 3 tipi di regimi.

Tra questi (Trasparenza fiscale, Regime IRI, Consolidato fiscale) quello che rileva maggiormente per importanza e convenienza è senza dubbio la Trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 TUIR).

Le Srl, il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e che sono partecipate solo da persone fisiche in numero non superiore a 10 (si parla di società a ristretta base proprietaria) oppure sono partecipate solo da società di capitali con determinati requisiti, possono optare per il c.d. regime della tassazione per Trasparenza, in base al quale il reddito imponibile realizzato dalla società è direttamente imputato ai soci indipendentemente dalla effettiva percezione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Per quel che riguarda l’IRAP, l’IVA e le imposte sui beni immobili e mobili registrati, vale quanto detto per le società di persone.

Domande frequenti

Qual è la forma giuridica societaria migliore? Non esiste una forma giuridica migliore rispetto ad un’altra. La legge disciplina vari tipi di società, al fine di garantire agli imprenditori di scegliere la più idonea al proprio caso.

Nell’ultimo decennio, statisticamente, qual è stata la forma di società più utilizzata? La forma societaria più utilizzata nell’ultimo decennio è la Srl (società a responsabilità limitata).

Come si dividono le società con scopo di lucro? Le società con scopo di lucro si distinguono in 2 grandi categorie: 1) Società di Persone (Snc, Sas e Ss); 2) Società di Capitali (Spa, Srl e Sapa).

Quali sono le caratteristiche principali delle Società di Persone e Società di Capitali? Le caratteristiche principali delle 2 grandi categorie di società sono: 1) il Capitale Sociale; 2) l’Organizzazione e Funzionamento; 3) l’Autonomia Patrimoniale; 4) la Responsabilità per le Obbligazioni Sociali; 5) gli Effetti del Fallimento.

Da cosa dipenderà la scelta del modello societario? La scelta del modello societario dipenderà dalla valutazione di una serie di fattori: 1) lo Scopo e Attività; 2) il Rischio; 3) l’Organizzazione; 4) il Volume dell’Attività; 5) il Profilo Contabile.

Qual è il regime fiscale a cui deve sottostare la Società di Persone? La società di persone è un soggetto autonomo rispetto ai singoli soci, ciò consegue che dovrà, secondo le regole della contabilità semplificata o ordinaria, determinare autonomamente il proprio reddito e presentare le relative dichiarazioni.

A chi è imputata la tassazione nella Società di Persone? Tranne il caso in cui la società di persone non abbia optato per il c.d. REGIME IRI, il reddito determinato e dichiarato dalla società viene direttamente imputato ai soci in proporzione alla quota ad essi spettante.

A chi è assoggettato il valore della produzione generato ai fini IRAP? Il valore della produzione generato ai fini IRAP è, invece, assoggettato esclusivamente in capo alla società. Le società di persone sono ovviamente soggetti passivi IVA e sono, altresì, tenute al versamento delle imposte sui beni immobili e mobili registrati posseduti.

Qual è, invece, il regime fiscale a cui soggiace la Società di Capitali? Normalmente e comunemente il reddito imponibile è determinato secondo le regole della contabilità ordinaria. Inoltre, lo stesso è soggetto ad IRES con aliquota proporzionale del 24%, salvo per gli enti creditizi e finanziari.

Da chi è corrisposta la tassazione nella Società di Persone? L’imposta è corrisposta esclusivamente dalla società e non, quindi, dai soci. Soggetto passivo Ires è la sola società, la quale sarà, altresì, tenuta alla predisposizione ed invio delle relative dichiarazioni dei redditi.

Oltre al regime ordinario, la Società di Capitali può optare per altri regimi? Si. la Società di Capitali può optare per altri 3 tipi di regimi, tra questi (Trasparenza fiscale, Regime IRI, Consolidato fiscale) quello che rileva maggiormente per importanza e convenienza è senza dubbio la Trasparenza fiscale.

Com’è previsto il pagamento dell’imposta IRAP e IVA per le Società di Capitali? Per quel che riguarda l’IRAP, l’IVA e le imposte sui beni immobili e mobili registrati, vale quanto detto per le società di persone.

Normativa

articoli 2247 e ss., Libro V, Titolo V, Codice Civile;

art. 55 bis TUIR, introdotto dalla L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);

articoli 115 e 116 TUIR.

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