La transazione parziale con uno dei condebitori solidali

Gli effetti, nei rapporti tra condebitori solidali, della transazione pro-quota che uno dei condebitori stipula con i creditori.
La transazione parzoiale con uno dei condebitori solidali

Sommario

  1. La vicenda processuale
  2. I presupposti applicativi dell’art. 1304 c.c.: la non applicabilità alle transazioni parziali “sulla quota”
  3. Gli effetti della transazione parziale con uno solo dei condebitori solidali

La vicenda processuale

Il presente approfondimento trae spunto da una complicata vicenda processuale trattata dal nostro studio.

Tizio e la società Caia vengono condannati, con sentenza definitiva, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di €. 1.660.000,00 a titolo di risarcimento danni, per responsabilità medica.

La cifra di €. 1.000.000,00 viene corrisposta, nella misura del 50% per ciascuno, dalle rispettive compagnie assicurative.

Per il residuo credito di €. 660.000,00 i creditori avviano le azioni esecutive, notificando dapprima atto di precetto.

La società Caia, al fine di evitare l’esecuzione, stipula con i creditori una transazione parziale liberandosi da ogni debito con il pagamento di €. 600.000,00.

In atto di transazione i creditori danno atto alla società Caia di non avere più nulla a pretendere nei confronti della società medesima per il credito derivante dalla sentenza passata in giudicato; mentre espressamente dichiarano di proseguire nelle azioni esecutive in danno del condebitore Tizio per il residuo credito di €. 60.000,00, tanto vero che procedono ad atto di pignoramento.

Mentre, nel medesimo atto di transazione, la società Caia dichiara che procederà nei confronti di Tizio in regresso per il recupero della quota di sua spettanza in virtù del vincolo di solidarietà passiva.

I creditori procedono anche con la notifica dell’atto di precetto in danno del condebitore Tizio per il pagamento del dovuto a titolo di spese di soccombenza come da liquidazione giudiziale.

Nelle more Tizio notifica ai creditori atto di adesione alla transazione ex art. 1304 c.c. sostenendo che la transazione intervenuta tra la società Caia e i creditori fosse transazione a totale tacitazione di tutto il residuo debito di 660.000,00 e che dunque, aderendo alla medesima transazione, gli effetti della stessa si estendono anche al condebitore aderente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1304 c.c.; ragion per cui anche il debitore Tizio assume di essere stato del tutto liberato da ogni proprio debito nei confronti dei creditori procedenti.

Tizio, sulla base di tanto avanza opposizione a precetto, ma viene smentito con sentenza che, viceversa, stabilisce che la transazione intervenuta tra i creditori e la società Caia, trattandosi di transazione parziale, ha determinato il definitivo scioglimento della solidarietà passiva tra la società Caia e Tizio.

La vicenda processuale coinvolge una pluralità di questioni giuridiche.

I presupposti applicativi dell’art. 1304 c.c.: la non applicabilità alle transazioni parziali “sulla quota”

La giurisprudenza ha chiarito, con orientamento unanime, che l’art. 1304 c.c. concerne unicamente la transazione avente ad oggetto l’intero debito solidale e non quella limitata alla singola quota dello specifico condebitore che la conclude.

In particolare, secondo quanto stabilito della sentenza n. 30174/2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un’obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell’interesse del creditore, l’applicazione dei criteri legali d’interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l’intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario, il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo”.

Quando, viceversa, la transazione è parziale, essa non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota, senza potersi avvalere del diritto potestativo di adesione di cui all’art. 1304 c.c.

In questa prospettiva si è espressa recentemente anche la Corte di Appello di Torino, la quale, con la sentenza n. 2096 del 20 settembre 2017, ha confermato che la transazione parziale legittima il creditore all’azione nei confronti degli altri coobbligati.

Quello dell’art. 1304 c.c. è un diritto potestativo che non può essere escluso per mezzo di convenzioni pattizie tra i condebitori transigenti. Dunque, l’unico discrimine tra l’applicabilità o meno dell’art. 1304 c.c. è l’individuazione della natura della transazione: se sull’intero o sulla quota. E questo sarà oggetto dell’opera ermeneutica delle parti prima e del giudice eventualmente dopo ed in caso di controversia.

Certo è che le parti non hanno la possibilità di limitare, precludere o comunque disporre di un diritto potestativo spettante ad un terzo ed allo stesso attribuito dalla legge; pertanto, le parti della transazione non hanno facoltà di escludere convenzionalmente la possibilità riconosciuta agli altri condebitori di dichiarare di volerne profittare per giovarsi dei suoi effetti. 

La giurisprudenza ha chiarito che ciò non è ammissibile, in quanto il condebitore solidale, invero, seppur estraneo alla transazione, è comunque parte del rapporto obbligatorio oggetto dell’accordo e, dunque, non può essergli negata la possibilità – riconosciuta ex lege – di giovarsi degli effetti favorevoli dell’atto. 

Diversamente opinando, si introdurrebbe nel sistema una deroga ingiustificata al principio generale secondo cui gli effetti favorevoli degli atti compiuti dai condebitori solidali devono potersi estendere anche agli altri. In conclusione, solo attraverso la ricostruzione della volontà delle parti dell’accordo transattivo, sarà possibile comprendere se esso abbia ad oggetto l’intera obbligazione oppure solo una quota e, conseguentemente, determinare la disciplina applicabile al caso di specie.

Gli effetti della transazione parziale con uno solo dei condebitori solidali

La sentenza intervenuta nella vicenda processuale qui esaminata ha stabilito che tra la Società Caia e i creditori è intervenuta transazione parziale, avente ad oggetto solo ed esclusivamente la quota ideale di debito afferente la società Caia, aderendo, dunque, a quanto ormai pacificamente sostenuto dalla SS.UU. della Corte di Cassazione. Ha infatti sancito lo scioglimento del vincolo di solidarietà passiva tra la società Caia e Tizio, con il conseguente venire meno del diritto di regresso: “essendosi determinato uno scioglimento del vincolo di solidarietà, (Tizio) resta comunque obbligato per il residuo debito, sia pure nei limiti della sua quota e detratto quanto corrisposto dall’altro co-debitore in via transattiva”.

Questo del resto scaturisce proprio dall’interpretazione e dal valore che si riconosce alla transazione intervenuta tra Caia e i creditori: se sull’intero o sulla quota.

Le SS.UU. della Cassazione, con Sentenza n. 30174/2011, sostengono appunto che in caso di transazione “sulla quota” si determina lo scioglimento del vincolo di solidarietà dal lato debitoris e ciò fa venir meno il diritto di regresso, anche perché con la transazione parziale si è fatto venir meno il diritto del condebitore che non ha partecipato alla transazione di aderire alla medesima ex art. 1304 c.c.: “la transazione pro-quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente.”; “Considerato che la transazione parziaria non può, né condurre ad un incasso superiore rispetto all’ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una quota pari o superiore alla sua quota ideale di debito”.

Tutto ciò è coerente con il principio di relatività degli effetti del contratto; tanto è vero che nelle transazioni parziali si esclude la possibilità di profittare della transazione ai sensi dell’art. 1304 c.c. e questo perché la possibilità di profittare si ha in quanto e fino a quando vi è solidarietà; ciò significa che la transazione parziale scioglie definitivamente la solidarietà passiva con tutte le conseguenze sul piano giuridico ed economico nei rapporti tra gli ex condebitori.

La transazione parziale ha infatti effetti “collaterali” anche nei rapporti tra gli ex condebitori.

Se uno dei condebitori transige “sulla quota” potrà farlo per una somma minore o in teoria anche maggiore di essa, ma perderà il proprio diritto di regresso nei riguardi dei condebitori che non hanno partecipato alla transazione e dunque ne sono rimasti totalmente estranei con la conseguenza di non poterne “profittare”.

In giurisprudenza si trova generalmente affermato che la transazione sulla quota da un lato comporta lo scioglimento del vincolo solidale, dall’altro provoca l’automatica riduzione dell’intero debito di un importo pari alla quota transatta (nel caso di specie 600.000,00 con gli altri condebitori che rimangono obbligati solo per il residuo debito).

La ratio è quella di evitare sia l’indebito arricchimento del creditore sia l’aggravio della posizione del condebitore non transigente.

Anche se l’ipotesi di una transazione sulla quota per una somma maggiore appare scolastica è in realtà esemplare di una scelta sprovveduta del condebitore transigente; scelta sprovveduta che non può certo farsi ricadere sul condebitore non transigente che, come nel caso di specie, andrebbe a pagare addirittura di più della sua quota “senza transazione”, senza una transazione a cui peraltro non ha partecipato non esprimendo alcuna volontà e autonomia negoziale e della quale neanche può profittare (ved. recente Cass. Sentenza n. 14711 del 10.07.2020; Cass. 29 settembre 2004, n. 19549 per cui da questa natura “neutra” dell’atto di transazione “la legge fa discendere, in via ordinaria, la mancanza di effetti nei confronti dei soggetti che ad essa non abbiano partecipato, salvo che, avendone titolo in qualità di condebitori, essi non chiedano di profittarne”).

Certamente, questo comporta per il debitore Tizio il permanere dell’obbligo per il debito residuo (di €. 60.000,00), quota che non è stata oggetto di transazione.Del resto, tutte le clausole negoziali inserite nella transazione intervenuta tra la società Caia e i creditori non potranno avere alcuna efficacia nei confronti di Tizio poiché inseriti in un atto negoziale a cui Tizio è rimasto del tutto estraneo. Prima fra tutte la clausola con cui la società Caia si riserva il diritto di agire in regresso nei confronti di Tizio, anche perché ciò porterebbe al paradosso giuridico per Tizio di pagare di più rispetto alla propria quota ideale di debito (non 330.000,00 bensì 360.00,00 e ciò appunto in virtù di una clausola negoziale a cui è rimasto totalmente estraneo).

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