Infortunio dell’alunno durante l’ora di ginnastica: deve essere risarcito
Sommario
Introduzione
L’alunno che si male a scuola durante l’ora di educazione fisica deve essere risarcito per il danno riportato, a meno che la scuola non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento dannoso.
È la scuola che deve dimostrare di avere sorvegliato adeguatamente per evitare il danno.
Questo quanto statuito dall’ordinanza n. 35281/2021 della Corte di Cassazione, che, nonostante la mancata prova circa la dinamica del sinistro, ha riconosciuto il diritto al risarcimento poiché, comunque, il ragazzo si è fatto male a scuola e la scuola non ha dimostrato di avere adeguatamente sorvegliato e tutelato l’incolumità dell’alunno, da ciò la condanna del Miur.
Il caso. Il rigetto in primo grado
In primo grado il Tribunale non aveva ritenuto l’istituto scolastico responsabile del danno occorso all’alunno, sostenendo che non era stata dimostrata la dinamica del sinistro stesso, né tantomeno il nesso causale tra l’infortunio e la condotta omissiva della scuola. Sosteneva altresì che il danno si fosse verificato anche a causa dell’intemperanza dell’alunno stesso e della condotta concorrente di altro alunno.
L’appello e il ricorso in Cassazione
In appello la decisione del giudice di primo grado è stata ribaltata e il Miur è stato condannato a risarcire €. 13.139,00 di danni subiti.
Il Miur ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata prova da parte dell’attore del danno subito e del nesso causale tra la condotta omissiva della scuola e il pregiudizio, oltre a rilevare che non era stata valutata la condotta di altro alunno nella dinamica del sinistro, oltre che l’intemperanza del danneggiato.Sia la Corte d’Appello che la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso hanno ritenuto che fosse onere del danneggiato dimostrare solamente che il sinistro si fosse verificato durante l’ora di ginnastica e che la sorveglianza da parte della scuola durante la lezione di educazione fisica non fosse stata sufficiente ed adeguata, prova che è stata fornita. Di qui la conferma della sentenza di appello con la condanna del Miur al risarcimento dei danni.


