Diritto al mantenimento e spese straordinarie

Entrambi i genitori hanno il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli” (Art. 30 Carta Costituzionale)
diritto al mantenimento e spese straordinarie

Sommario

Premessa

La Costituzione pone a carico di entrambi i genitori il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli” (Art. 30 Carta Costituzionale).
Disposizione che appare limpida e scontata, oltre che coerente con un ovvio dovere morale: quello di accudire i propri figli.
Ma nella realtà è sempre così? Purtroppo, no.

Proprio stamane ho avuto una “interessante” e alquanto movimentata riunione con due ex coniugi in conflitto proprio sulla ripartizione degli oneri economici relativi al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente.

In sede di separazione tra i coniugi è il giudice che stabilisce “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”, sulla base del principio di proporzionalità e considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

L’assegno di mantenimento e le spese straordinarie

Come anticipato il giudice è solito porre a carico del genitore non collocatario l’obbligo di corrispondere un assegno periodico (mensile) per partecipare alle spese necessarie al figlio o ai figli. Il giudice stabilisce anche in che misura percentuale il genitore non collocatario debba partecipare alle spese straordinarie per i figli.

Il criterio di ripartizione delle spese straordinarie è il terreno su cui si combattono le principali battaglie legali tra ex coniugi.
Nella maggior parte dei tribunali, unitamente all’obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contribuzione al mantenimento della prole, viene stabilita una percentuale variabile per far fronte all’entità degli esborsi di carattere straordinario. Comunemente nella misura del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie.
Non sono tuttavia mancati casi in cui il giudice ha ritenuto più opportuno e rispondente alle esigenze di tutela della prole, l’addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei coniugi

Quando c’è molta differenza economica tra i genitori può stabilirsi una percentuale differente, esempio del 70/30, 40/60, etc. ed è proprio qui che, molto spesso, si scatenano pretese arbitrarie o dissensi pretestuosi, che non fanno che alimentare vorticosamente il conflitto familiare.
Accade spesso, infatti, che il genitore collocatario affronti delle spese a suo dire straordinarie e poi ne chieda il rimborso all’altro genitore, il quale oppone un rifiuto perchè non si tratterebbe di ‘‘spese straordinarie’’ bensì ‘‘ordinarie’’ e come tali rientranti nell’assegno periodico.

In generale i tribunali distinguono le ‘‘spese ordinarie’’ come quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore (ad esempio, l’acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco; le visite di controllo routinarie; l’abbigliamento, ecc.), mentre quelle ‘‘straordinarie’’, come quelle costituite dagli “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).

Relativamente alle spese straordinarie è necessario che vi sia il preventivo consenso del genitore non collocatario, devono cioè essere preventivamente concordate affinché se ne possa poi richiedere il rimborso; anche se, a mitigare tale disposizione ed evitare abusi e rifiuti pretestuosi contrari all’interesse e al benessere del figlio la legge fa salvo il controllo del giudice che è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei coniugi.
Ai fini di una corretta e preventiva individuazione e distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i coniugi e spese straordinarie che prescindono dalla previa concertazione vengono in soccorso dei coniugi in conflitto e dei legali che li assistono i protocolli che vengono adottati in quasi tutti i tribunali italiani a tal fine, nonché le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate nel 2017 dal Consiglio nazionale forense.

Le spese straordinarie senza il preventivo accordo dei coniugi

Con esse si è stabilito che le spese straordinarie per le quali non è necessario il preventivo accordo tra genitori sono quelle relative a: libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSen in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, protesiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

Necessitano invece del preventivo accordo di entrambi i genitori le seguenti tipologie di spese:

• spese scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere);
• spese di natura ludica o parascolastica (corsi di attività artistiche o di informatica; centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonoma- mente senza i genitori; spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuole private) e spese sportive (attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica).
• spese per l’organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
• spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSn, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Rientrano, invece, tra le spese straordinarie, da documentare con preventivo accordo, quelle per l’acquisto di un computer o di un motorino; per la baby-sitter (se contattata per imprevedibili necessità e non in maniera abituale); per il conseguimento della patente di guida; ecc.
Tali linee guida hanno chiarito che il genitore che ha ricevuto dall’altro una richiesta scritta relativa a una spesa straordinaria da concordare è tenuto a comunicare per iscritto il dissenso, motivandolo, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, il suo silenzio andrà interpretato come consenso alla spesa.
Il C.n.F. ha anche precisato che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse è dovuto entro il mese successivo a quello della richiesta.
Vi è da dire che quanto più un accordo sarà dettagliato e minuzioso, tanto meno frequenti saranno le interpretazioni parziali, da cui poi dipendono liti e incomprensioni.

(v. articolo sulla negoziazione assistita in materia familiare)

Le accresciute esigenze dei figli e la revisione dell’assegno di mantenimento

Tra gli elementi che vengono considerati per quantificare l’assegno di mantenimento a favore dei figli, vi sono le attuali (al momento della separazione) esigenze economiche degli stessi, che vengono proporzionate alle condizioni sociali e patrimoniali dei genitori.
Anche le esigenze dei figli però mutano e possono variare a seconda dell’età e dei loro percorsi di vita, di studio e di formazione in generale.
Le accresciute esigenze dei figli giustificano la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario.
Il Giudice deve prendere in considerazione il contesto sociale nel quale genitori e prole avevano vissuto durante la convivenza, nonché accertare le disponibilità economiche del coniuge o del genitore a cui carico l’assegno va posto, motivando la propria decisione.
Le esigenze dei figli possono aumentare perché ad esempio devono acquistare testi universitari o trasferirsi all’estero per motivi di studio.
Le accresciute esigenze del figlio dipende dalla sua crescita e ciò fa nascere il diritto a chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, pure in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione; a condizione, però, che l’incremento del contributo di mantenimento possa essere economicamente sostenuto dai genitori.
L’interesse morale e materiale della prole è il criterio guida che deve essere tenuto presente dal giudice, il quale deve provvedere considerando, secondo il nuovo testo, anzitutto “le attuali esigenze del figlio”.

Domande frequenti

Il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli può essere posto a carico esclusivo del genitore più ricco? No assolutamente. È a carico di entrambi, in proporzione ai propri redditi.
L’assegno di mantenimento può essere unico e ricomprendere sia spese ordinarie che straordinarie? No, le spese straordinarie devono essere regolate a parte, salvo alcune eccezioni.
La misura della contribuzione alle spese straordinarie è fissa? No, dipende da diversi fattori variabili.
Deve necessariamente essere stabilita dal giudice la misura dell’assegno di mantenimento? No, ci possono essere accordi tra le parti.
E delle spese straordinarie? Anche queste possono essere regolate con gli accordi tra le parti, senza l’intervento del giudice.
Una volta stabilito l’importo dell’assegno di mantenimento rimane fisso fino a che il figlio diventa autonomo? No, si può chiedere la revisione (v. articolo sulla negoziazione assistita in materia familiare)

Normativa

Art. 147 c.c.; Art. 155 c.c.; Art. 337-ter c.c.; Art. 30 Cost.
L. n. 54/2006
L. n. 219/2012
D. lgs. n. 154/2013
Cass. civ., n. 9372, 8 giugno 2012
Cass. civ. n. 18242/2007
Cass. civ., n. 7672, del 19 luglio 1999
Cass. civ., n. 6201, del 13 marzo 2009
Cass. civ. n. 16175/2015
Cass. civ. ord. n. 1070/2018

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